21 Novembre 2024

5.2. LE RELAZIONI TRA STATO ITALIANO E CHIESA E I RIFLESSI SULL'ISTRUZIONE

La Chiesa ha potuto gestire per secoli, pressoché in esclusiva, l’educazione degli italiani (e non solo). Solo la nascita dello Stato unitario, contro cui la Chiesa si è battuta e che non ha riconosciuto fino all’avvento del fascismo, è riuscita a creare dei problemi a questa rendita di posizione, anche se il percorso non è stato lineare. La situazione inizia a cambiare durante la stagione del Risorgimento: con la formazione dell’Unità d’Italia si trionfa sulle due grandi potenze eredi del Medioevo: il potere militare dell’impero asburgico d’Austria e il potere clericale dello Stato Pontificio. In quest'ultimo il livello di diffusione dell’istruzione è bassissimo, così come anche negli altri Stati italiani su cui la Chiesa ha storicamente agito come un freno allo sviluppo dell’istruzione, sottoponendo la scuola ai propri controlli e riducendola all’indottrinamento catechistico.
Già nell'ambito delle riforme avviate da Cavour nel regno di Sardegna una nuova legge generale ordina i diversi gradi d’istruzione: universitario, classico, tecnico, elementare. L’istruzione primaria viene «data gratuitamente in tutti i comuni». La Chiesa reagisce all’iniziativa statale: il papa “liberale” Pio IX condanna la libertà di pensiero come «mostruoso e fraudolento errore» (Enciclica Qui pluribus, 1846). Tappa fondamentale è la politica seguita da Cavour nel processo di modernizzazione del regno di Sardegna: nel 1855 viene emanata in Piemonte la legge Rattazzi. Il testo prevede l’esproprio totale dei beni degli enti ecclesiastici contemplativi e il passaggio all’amministrazione dello Stato. Grazie a questo esproprio è possibile il risanamento delle finanze sabaude, messe in crisi dalle forti spese sostenute per ferrovie, canali e altre opere pubbliche.
Religio Instrumentum Regni Italiae.
L’Italia unita ha ereditato dallo Statuto di Carlo Alberto la definizione della religione cattolica come sola religione di Stato. In questa prima fase dal punto di vista dell'istruzione poco o nulla sembra cambiare nel primato della Chiesa: poco prima dell'unità d'Italia, nel regno di Sardegna la legge n° 3725 del 13 novembre 1859, promulgata dal ministro della Pubblica Istruzione Gabrio Casati, aveva introdotto, tra le discipline oggetto di istruzione pubblica, anche la religione cattolica. L'insegnamento era obbligatorio per i soli primi due anni delle elementari ed era impartito dal maestro unico. Nelle scuole secondarie l'insegnamento era garantito da un direttore spirituale. Tuttavia l'insegnamento non era impartito in una specifica ora di Religione, ma nell'ambito del complessivo programma educativo. Il regio decreto n° 4151 del 24 giugno 1860 (Regolamento per le scuole normali e magistrali degli aspiranti maestri e delle aspiranti maestre) introduce l'obbligatorietà dell'insegnamento anche per le scuole magistrali, destinate a formare i futuri maestri.
Nelle Università sono vietati gli insegnamenti contrari ai principi religiosi. Le Istruzioni relative ai Programmi del 15 settembre 1860 chiariscono che l'insegnamento della religione cattolica ha il compito di inculcare nei fanciulli l'idea dell'importanza della «obbedienza […] verso le Podestà costituite, non già per timore de' castighi, ma per ossequio a quei principi di pubblico interesse, che esse rappresentano e tutelano»: sostanzialmente, l'insegnamento della religione cattolica è concepito, da parte dello Stato, come rafforzamento dell'autorità politica. Il regio decreto 9 novembre 1861, n° 315 (Regolamento per le scuole normali e magistrali e per gli esami di patente de maestri e delle maestre delle scuole primarie), indica come materia di insegnamento «religione e morale» mentre «catechismo e storia sacra» è la prima materia obbligatoria per gli esami, sia scritti che orali. L'atteggiamento della Chiesa in questa prima fase dell'Italia unitaria è ben riassumibile dai suoi atti ufficiali: l’enciclica Il Sillabo, nel 1864, condanna tutte le nuove idee (liberalismo, socialismo, ateismo, modernismo, eresie varie), ribadendo la sostanziale opposizione ad ogni tipo di libertà d’insegnamento di tipo liberale e rivendicando al contempo la libertà della scuola da parte dei clericali. Il quadro della scuola pubblica di questo periodo è dato da un Documento sull’istruzione elementare in Italia del 1870 in cui si afferma che le scuole sono «vecchie stalle, cantine umide, cucine affumicate», dove «sagrestani, sarti, calzolai e fratonzoli insegnano al massimo l’Ave Maria e poco più».
La svolta del 1867: verso la laicizzazione della scuola.
Nel 1867 ha luogo una vera e propria svolta nei rapporti tra Stato e Chiesa: vengono aboliti gli enti ecclesiastici e soppresse le esenzioni tributarie per gli ordini monastici, con esproprio dei beni delle congregazioni a vantaggio di Stato e Comuni; con il ricavato, lo Stato crea un fondo per il culto, cioè la congrua per i preti. La conquista con la forza dello Stato pontificio, che pone fine alla cosiddetta “Questione Romana” (1870), è il tassello finale che incrina per decenni le relazioni tra Stato e Chiesa. Pio IX vive la conquista sabauda come una violenza alla Chiesa stessa e vieta ai cattolici di partecipare alla vita politica del nuovo Stato considerato «usurpatore» con una bolla, il Non expedit (1874), che resta in vigore fino agli inizi del ‘900.
La Legge delle Guarentigie. Nel 1871 la Legge delle Guarentigie (garanzie legali) regola unilateralmente (da parte italiana) i rapporti con la Chiesa: si riconosce l’autorità religiosa del Papa, gli si concede un assegno annuale e l’uso, ma non la proprietà, di Vaticano, Laterano e Castel Gandolfo, inoltre si fissa l’assegno mensile o congrua per i membri del clero. La sinistra liberale, allora all’opposizione, avrebbe voluto che la Chiesa fosse trattata come un’associazione privata, voleva la nomina statale dei vescovi, non una libera Chiesa in libero Stato, ma la supremazia dello Stato verso tutte le religioni, rifiutando indennizzi e assegni annui al Papa. Prevale la via di mezzo della Legge delle Guarentigie che definisce le prerogative del Pontefice: il Papa ha diritto ad essere trattato come un sovrano straniero e non è responsabile davanti alla giurisdizione penale italiana; può ricevere diplomatici accreditati, disporre di una guardia, un telegrafo e di corrieri diplomatici; lo Stato rinuncia al controllo sulla Chiesa, alla nomina dei vescovi e al loro giuramento di fedeltà. La Legge delle Guarentigie rimane in vigore per 58 anni, fino al Concordato del 1929 con Mussolini: al Vaticano è riconosciuta l’extraterritorialità e una rendita annua, il Papa si proclama prigioniero e, per protesta, si chiude entro le mura vaticane; Pio IX (1846-1878) condanna le dottrine moderne e con il Non expedit, rimasto in vigore fino al 1904, proibisce ai cattolici di partecipare alle elezioni. La Legge delle Guarentigie del 13 maggio 1871 ha avuto risonanza mondiale. Il Papa, senza sovranità territoriale, è dichiarato esente dalla giurisdizione penale italiana; si puniscono attentati e ingiurie al Pontefice, con garanzie al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede; i cardinali possono partecipare ai conclavi, gli stranieri titolari d’uffici ecclesiastici a Roma non possono essere espulsi, il papa però rinuncia alla dotazione annua. La Legge delle Guarentigie del 1871 riconosce al Papa il diritto a nominare i vescovi in tutta Italia e non solo nel territorio dell’ex stato pontificio. I vescovi non devono giurare fedeltà al re, lo Stato riconosce al papa sovranità e indipendenza in campo internazionale. La Chiesa respinge il risarcimento, ma accetta la congrua per i preti, introdotta la prima volta nel Concilio di Trento (1545-1563), la cui misura è ritoccata negli anni dallo Stato italiano, a richiesta dei papi; lo Stato rinuncia al controllo sulle leggi ecclesiastiche e sugli atti delle autorità ecclesiastiche ed all’assenso governativo per i concili.
Scuola.
Anche a livello scolastico il 1867 è una data importante: in quest’anno i programmi subiscono una prima revisione con cui si comincia ad attenuare lo spazio dedicato alla religione, a favore dell'educazione civica. Nei programmi del regio decreto del 10 ottobre 1867 del ministro Michele Coppino, autore della legge sull'istruzione obbligatoria, l'insegnamento della religione cattolica passa in secondo piano rispetto all'italiano e all'aritmetica, materie considerate essenziali per cementare la recente e precaria unità nazionale, in un paese largamente analfabetizzato e che da poco aveva introdotto in tutto lo stato il sistema metrico decimale. All'indomani della Breccia di Porta Pia e della fine del potere temporale del Papa, la circolare del 29 settembre 1870, emanata dal ministro della Pubblica Istruzione Cesare Correnti, stabilisce che l'istruzione religiosa scolastica venga impartita solo su richiesta dei genitori. Il 26 gennaio 1873 vengono soppresse le Facoltà teologiche di Stato, mai più ripristinate. Rimangono in vita solo quelle ecclesiastiche, i cui titoli di studio non vengono però riconosciuti dallo Stato.
La legge Coppino (1877).
La legge “Coppino” del 23 giugno 1877, n° 3918 (esecutiva dal primo gennaio 1878), che regola il nuovo ordinamento dei licei, dei ginnasi e delle scuole tecniche, abolisce la figura del «direttore spirituale» nei licei-ginnasi e nelle scuole tecniche. Serve soprattutto a formare i nuovi cittadini: oltre ad imparare a leggere, a scrivere e a far di conto, agli alunni viene insegnata educazione civica in modo da introdurre i giovani nella società. È dato anche molto spazio alle materie scientifiche e viene cambiata la metodologia di insegnamento: da un rigido dogmatismo alla concretezza, poiché questa legge è influenzata dalla filosofia positivista del momento. I cattolici criticano ampiamente questa legge, sia per il taglio laico dovuto all'influenza positivista sia perché abolisce i direttori spirituali. I maestri, legittimati con la legge Casati, non possono più insegnare il catechismo e la storia sacra; per questo motivo molti figli di cattolici intransigenti vengono mandati nelle scuole private, le quali sono in parte gestite dalla Chiesa cattolica. Nel 1888 l'insegnamento della religione cattolica è di fatto soppresso: il regio decreto n° 5292 (Regolamento unico per l'istruzione elementare) estende la facoltatività dell'insegnamento delle «prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino» a tutto il corso d'istruzione elementare a discapito dell'insegnamento della Religione cattolica. Il decreto 9 ottobre 1895, n° 623 e il regio decreto 6 febbraio 1908, n° 150 confermano la facoltatività dell'insegnamento religioso che va tuttavia impartito «a cura dei padri di famiglia che lo hanno richiesto», qualora la maggioranza dei consiglieri comunali non decida di ordinarlo a carico del Comune.
Il ritorno della Chiesa.
L’enciclica Rerum Novarum (1891) si presenta come una via intermedia tra socialismo e capitalismo, ma di fatto è una netta condanna nei confronti del socialismo, della teoria della lotta di classe, della massoneria, favorendo la risoluzione della questione sociale attraverso l'azione combinata della Chiesa, dello Stato, degli impiegati e dei datori di lavoro. Con tale documento la Chiesa si riposiziona nel mondo moderno, pur rimanendo su una via reazionaria. La posizione sul problema della situazione “temporale” della Chiesa nei confronti dello Stato italiano resta ferma ma l’enciclica è fondamentale nel riconoscere e nell’incoraggiare un ruolo dei cattolici laici in campo politico e sociale. Si crea così una piattaforma dottrinale per l’azione sociale e politica di quelle forze, ben presenti nella società italiana, “congelate” fino allora dal braccio di ferro Stato-Chiesa. All’enciclica segue, nel 1904 e nel 1909 la revoca del Non expedit voluta da Pio X. Nel 1913 il conte cattolico Vincenzo Gentiloni, presidente dell’Unione elettorale cattolica, promette il voto dei cattolici a chi combatta il divorzio e difenda la scuola cattolica, l’insegnamento della religione e gli interessi della Chiesa, poi crea l’Unione popolare cattolica, un partito extraparlamentare. Infine, con la fondazione nel 1919 del Partito Popolare di don Luigi Sturzo, i cattolici tornano in primo piano nell’agone politico e sociale del ‘900 italiano.
La riforma Gentile.
La presa del potere da parte di Mussolini porta a ridare un ruolo di primo piano alla Chiesa. Con la riforma del ministro Gentile (1923) vengono distinte le scuole per i ceti privilegiati, con studi umanistici, e quelle per i ceti subalterni, con apprendimenti professionali. Le donne, escluse dall’insegnamento, vengono indirizzate a un liceo femminile «per le signorine di buona famiglia». Caratteristico il disinteresse per l’istruzione del popolo. Il ministro dell’istruzione in un governo fascista dichiara: «L’esclusione di un certo numero di alunni dalla scuola è stato il nostro proposito della riforma… Non si deve trovare posto per tutti… La riforma tende proprio a questo: ridurre la popolazione scolastica». I programmi delle elementari ripristinano l'insegnamento della religione cattolica, salvo richiesta di esonero. Rinfrancata dall’essere riuscita a “salvare” l’Italia e i propri beni dal pericolo rosso del socialismo, la Chiesa sostiene apertamente Mussolini e il fascismo e accoglie con favore la riforma Gentile. Tale sostegno si concretizza con l’ordine arrivato dal Vaticano di sciogliere il PPI di Don Sturzo, partito che, seppur tra ambiguità e contrasti interni, aveva aderito all’opposizione antifascista.
Con il concordato del 192924 si introduce e rende obbligatoria l'ora di religione anche nelle scuole medie e superiori, quale «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica». La legge del 5 giugno 1930, n° 824 esecutiva dell'art. 36 del Concordato stabilisce che «l'insegnamento della religione è conferito per incarico annuale, dal primo ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo, dal capo dell'istituto, inteso l'ordinario diocesano. L'incarico è affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano». Nel 1939 la Carta della scuola istituisce una “scuola media unica” che unica non è, unificando solo i corsi inferiori di ginnasi, istituti tecnici e magistrali, ma non le scuole di avviamento e post-elementari. «Una scuola che non offra incentivi ai giovani per cambiare la loro condizione sociale», come dichiara il 17 marzo 1939 il Ministro Bottai alla Camera.
Dalla Liberazione al famigerato articolo 7.
Nella Sicilia liberata già nel 1943 è al lavoro una commissione guidata dal pedagogista americano Washburne, seguace di Dewey, per la revisione dei programmi scolastici. Il governo alleato comprende l'importanza fondamentale della riforma della scuola elementare, la più influenzata dai germi fascisti, così nel 1944 è già al lavoro una seconda commissione incaricata di redigere i nuovi programmi per la scuola di quel grado. L'impostazione suggerita da Washburne è estremamente avanzata e prevede aperture pluriconfessionali, negando il principio di fondamento e coronamento riconosciuto da Gentile alla religione cattolica. Non stupisce quindi che i programmi incontrino l'opposizione dei cattolici. Nel proseguimento del suo lavoro la commissione è affiancata da un rappresentante della Chiesa che difende gli interessi cattolici. Il risultato sono dei programmi di compromesso: ideali molto avanzati e democratici informano la premessa, ma il corpo del programma che disciplina le singole discipline risulta di impostazione molto moderata. È però con il dibattito all’Assemblea costituente (1946-47) che si mostra in pieno l’anomalia vistosa presente in Italia, poiché nella Costituzione viene conservato il regime concordatario con la Chiesa romana: un patto di origine fascista stipulato tra due Stati che si riconoscono reciprocamente indipendenti sul piano territoriale, ma che di fatto assicura a uno solo dei due posizioni di anacronistico privilegio non solo nei confronti di tutte le altre confessioni religiose, ma anche dell’intera società civile. Ciò impedisce evidentemente allo Stato nazionale di esprimere con coerenza i propri valori di laicità e di democrazia. Nella Costituzione Repubblicana infatti l’articolo 7, che ha recepito i Patti Lateranensi, configge con gli articoli 3 e 8. L’art. 7 nella sua forma attuale è fortissimamente voluto dalla Democrazia Cristiana, il nuovo partito di riferimento della Chiesa, ed è appoggiato dal PCI di Palmiro Togliatti per ragioni tattiche criticate non a torto dagli altri partiti laici. Quando l’Assemblea pone in discussione l’articolo, Togliatti e Dossetti si esprimono a favore del suo inserimento nella Costituzione, ma mentre l’articolo 8 della Costituzione dichiara l’eguaglianza delle religioni, il 7 dichiara che la religione cattolica sia la sola religione dello Stato. L’articolo 7 afferma anche che le modifiche consensuali dei patti non implichino la revisione della Costituzione. L’inserimento in Costituzione di quest’articolo è votato da democristiani e comunisti, con l'opposizione di socialisti e repubblicani. Per la difesa dell’art. 7 la DC è disposta a provocare una crisi di governo; anche Dossetti (leader della corrente “catto-comunista”) vuole l’inserimento dei Patti nella Costituzione, affermando che fossero maturi anche prima del fascismo, avendo composto un dissidio secolare. I comunisti cedono perché desiderano rimanere nel governo con i democristiani. Dal 1944 esisteva anche un patto d’unità sindacale tra cattolici e sinistra e nel CLN comunisti e cattolici avevano cooperato contro il fascismo. Dal 1943 al 1945 a Roma edifici religiosi avevano nascosto dirigenti socialisti e comunisti per sottrarli ai nazisti. Quando nel 1947 il PCI viene espulso dal governo, tornerà a vedere nella Chiesa la riserva del capitalismo e della reazione.
La Costituzione Repubblicana.
Al di là delle aporie presenti nei Principi Fondamentali, la Costituzione italiana del 194825 stabilisce i principi fondamentali dell’insegnamento:
libertà di arte, scienza e insegnamento; iniziativa dello Stato per istituire scuole; diritto dei privato di istituire scuole purché senza spese ed «oneri per lo Stato»: una clausola che scoraggia i governi democristiani dal presentare una legge sulla parità tra scuola privata e scuola pubblica.
Il fronteggiarsi di laici e cattolici nell’Assemblea Costituente produce risultati contraddittori anche per l’art. 33: in sostanza si individua nello Stato l’ente dirigente, lasciando la libertà a chi voglia istituire altre scuole senza oneri per lo Stato, demandando alla legge l’applicazione. Nell'art. 34 viene stabilita l'istruzione pubblica, gratuita e obbligatoria per almeno 8 anni. Tuttavia resta in vigore il sistema scolastico precedente: scuola elementare quinquennale e i tre anni successivi divisi in “scuola media” (che permette di proseguire gli studi grazie alla materia del latino) e “scuola di avviamento professionale” (che senza l'insegnamento del latino esclude qualsiasi proseguimento degli studi). Nel dopoguerra la quasi ininterrotta serie di ministri democristiani alla Pubblica Istruzione26 lascia più o meno invariata la situazione e dopo il Concilio Vaticano II e il Sessantotto la discussione si incentra soprattutto sulla qualità della scuola. Gli anni ’70 hanno rappresentato un grande passo in avanti, sia dal punto di vista politico che culturale, nel ritorno ad una concezione laica di massa. Da qui importanti leggi che riguardano soprattutto i diritti delle donne, come l’aborto e il divorzio.
Il Concordato del 1984.
L’elezione di Wojtyla a papa e negli anni ’80 il ritorno del Vaticano a una visione integralista dell’educazione hanno portato prima all’approvazione delle modifiche del Concordato, poi a richieste sempre più pressanti di finanziare l’esangue diplomificio cattolico, entrato in crisi a seguito del fenomeno della secolarizzazione di massa. Solo con il Concordato del 1984 viene meno l'obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. In cambio la Chiesa ottiene l'istituzione del fiume finanziario dell'8 per 1000.
Le colpe del centro-sinistra di Prodi.
Tra gli sviluppi più recenti ci sono quelli riguardanti il primo governo di centro-sinistra di Prodi (1996-98). L’inserimento nel programma elettorale dell’Ulivo (tesi 66) di uno specifico riferimento alla necessità di una forma di parità tra scuola pubblica e privata, precondizione necessaria per l’alleanza tra centro e sinistra, provoca dopo la vittoria elettorale del 1996 l’inizio di una accesa discussione sul tema. Si propone la parità tra scuole pubbliche e private, dichiarando pari alla propria la scuola di uno Stato estero «indipendente e sovrano», quale è la Chiesa cattolica. Si iniziano a dare finanziamenti alle scuole private, contro il principio costituzionale del «senza oneri per lo stato». Mentre il «principio supremo della laicità» e della «libertà d’insegnamento», sanciti anche da una sentenza delle Corte Costituzionale, vengono negati assumendo nell’orbita statale una scuola dogmatica che esige l’adesione degli insegnanti alla propria dottrina, senza quindi possibilità di pluralismo e di libero insegnamento. Nel marzo 2000 il Parlamento ha approvato in via definitiva un nuovo testo sulla materia. In tal modo le scuole private entrano a far parte di un “sistema pubblico integrato”, usufruendo di un trattamento fiscale agevolato e di finanziamenti concessi ad hoc dal governo. Il resto è attualità politica, da cui emerge purtroppo che ad ogni riforma scolastica degli ultimi anni, fatte di tagli al settore dell’istruzione pubblica, conseguano sempre cospicui finanziamenti al settore privato, egemonizzato dalla Chiesa.27
24. Con i Patti Lateranensi la Santa Sede riconosce lo Stato italiano con Roma capitale e si vede riconosciuta la sovranità sullo “Stato della Città del Vaticano”. È prevista una convenzione finanziaria, con cui l’Italia si impegna a pagare al Pontefice una indennità, come riparazione per aver perso lo Stato pontificio. La seconda parte è costituita dal Concordato, che regola i rapporti tra Chiesa e Regno d’Italia. Il Concordato stabilisce inoltre che la religione cattolica è la sola religione di Stato. E prevede una serie di misure, come gli effetti civili del matrimonio religioso e l’esenzione del servizio militare per i sacerdoti. Permette inoltre alle organizzazioni dell’Azione cattolica di continuare a operare e stabilisce l’insegnamento della religione cattolica come «fondamento e coronamento» dell’istruzione pubblica.
25. Art. 33 (estratto): «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale».
Art. 34 (estratto): «La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».
26. Dal 1946 al 1995 solo 4 ministri non sono stati di cultura e appartenenza politica democristiana: Gaetano Martino (PLI) dal 10 febbraio 1954 al 19 settembre 1954, Paolo Rossi (PSDI) dal 6 luglio 1955 al 15 maggio 1957, Giovanni Spadolini (PRI) dal 20 marzo 1979 al 4 agosto 1979, Salvatore Valitutti (PLI) dal 4 agosto 1979 al 4 aprile 1980.
27. Il presente testo è stato presentato come relazione in occasione di un'iniziativa politica tenutasi il 28 maggio 2016 a Milano. Fonti principali usate, oltre alla manualistica storica (e quindi principalmente A. Desideri & M. Themelly, Storia e storiografia, cit.): UAAR, Scuola, cit.; UAAR, Concordato, Uaar.it; N. Miccoli, Concordati o sovranità. storia dei rapporti tra Chiesa e stati, Homolaicus.com; e Wikipedia, Storia dell'istruzione in Italia.

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